|
|
|
I Professionisti della Sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
Produzione lattoneria e carpenteria |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Carpenterie metalliche |
 |
Ferro battuto |
 |
Lattonerie edili |
 |
Scale di ferro |
 |
Gazebo |
 |
Complementi d'arredo in ferro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Materiali utilizzati per la lattoneria |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rame, Alluminio, Acciaio Inox, Lamiera pre-verniciata.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Detrazione fiscale per installazione di grate inferriate di sicurezza |
|
|
|
La legge Finanziaria 2010 ha prorogato sino al 31 dicembre 2012 la detrazione del 36% per il recupero edilizio delle abitazioni, mantenendo il limite massimo di spesa consentita pari a 48.000 euro per unità immobiliare.
OPERE E MATERIALI SOGGETTI ALLA DETRAZIONE
Opere finalizzate ad impedire il compimento di atti illeciti da parte di terzi, quali ad esempio:
- rafforzamento, sostituzione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici,
- apposizione di grat sulle finestre o loro sostituzione
- porte blindate o rinforzate,
- apposizione di saracinesche,
- tapparelle metalliche con bloccaggi
- vetri antisfondamento
- casseforti a muro,
- eccetera
COSA DICE LA LEGGE
La DIA va obbligatoriamente presentata per tutti quei casi in cui i cancelletti, le inferiate, le tende da esterno, i doppi infissi o similari vengano collocati o sostituiti IN EDIFICI STORICI, o EDIFICI RICADENTI IN ZONA A VINCOLO AMBIENTALE Dlgs 490/99 (ex legge 1497/39) o EDIFICI VINCOLATI COME BENI CULTURALI (ex legge 1089/39) mentre NON OCCORRE AUTORIZZAZIONE IN TUTTI GLI ALTRI CASI, purchè l'istallazione o la sostituzione di cancelletti, inferriate, tende da esterno, doppi infissi o similari sia dello tesso tipo di eventuali già present o, se di nuova installazione, con univocità di tipo, stil e colore per fabbricato.
INFERIATE ALLE FINESTRE IN CONDOMINIO
"É
legittima, in mancanza di effettivo pregiudizio al decoro architettonico dell'edificio, la collocazione di inferriate alle finestre di un'unità immobiliare sita in un condominio, atteso che la funzione di difesa della proprietà individuale appare senz'altro meritevole di tutela. (Trib Rimini, sentenza 25 maggio 1995, est. dott. Cetro massimata).
Detta delibera, che qualificava come arbitrario la istallazione di inferriate alle finestre di un appartamento, aveva delegato l'amministrazione ad adottare i provvedimenti più opportuni per l'eliminazione delle stesse".
"É legittima l'istallazione di inferriate alle finestre di unità immobiliare condominiale, in quanto l'opera realizzata non comporta alcun turbamento estetico nella simmetria dell'edificio e alle sue linee architettoniche. Anche se 'opera cagionasse un pregiudizio economicamente valutabile, rispetto ad esso prevale l'interesse dei singoli condomini a tutelare la sicurezza dei propri beni e delle proprie persone. Massima: Sentenza Corte D'Appello Milano del 14 aprile 1989". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|